Art. 20.
(Protezione dei dati sensibili).

      1. Alla condizione transgenere nonché ad ogni variazione di identità di genere, in quanto dati sensibili, si applicano le disposizioni di tutela e protezione stabilite dal citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, per quanto concerne genere, abitudini sessuali e salute. A partire dall'inizio del percorso di transizione fino al suo compimento sono garantiti tutti i diritti previsti dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, in materia di tutela e di protezione dei dati sensibili e dei dati personali.
      2. Eventuali concessioni di utilizzo dei propri dati sensibili offerte in data anteriore al rilascio del CPRG decadono, salvo interessino concessione di diritti in corso. In tale ultimo caso, i dati contenuti nelle concessioni sono modificati mediante l'indicazione del nuovo nome e del genere di elezione.

      3. Qualsiasi ulteriore elemento di protezione dei dati sensibili e dei dati personali delle persone transgenere non previsto

 

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dalla presente legge è demandato al Garante per la protezione dei dati personali.